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Domande Frequenti dei Sovraindebitati
Il CCII offre al debitore sovraindebitato una seconda possibilità (chance). Ciò avviene prevendendo a suo favore il rimedio dell'ESDEBITAZIONE ossia l'eliminazione, totale o parziale, dei debiti che non è più in grado di pagare.
Questo importante aiuto viene offerto al debitore in base alle sue possibilità concrete, valutate in base al patrimonio e ai redditi di cui dispone, senza, tuttavia, assorbire tutte queste risorse per il pagamento dei creditori, ma lasciando in ogni caso al debitore quanto necessario per pagare le spese correnti di sostentamento, in modo da assicurare al debitore e alla sua famiglia una vita decorosa anche nel corso della procedura.
E' imprenditore commerciale minore l'imprenditore sotto soglia ossia l'imprenditore che ha un attivo patrimoniale non superiore a euro 300.000 negli ultimi 3 esercizi, ricavi non superiori a euro 200.000 negli ultimi 3 esercizi e debiti non superiori a euro 500.000, con la precisazione che questi tre parametri devono essere presenti congiuntamente.
Puoi accedere alle procedure di sovraindebitamento se ti trovi in una grave difficoltà finanziaria, reversibile (crisi) o definitiva (insolvenza). Questo accade quando i tuoi beni o redditi non coprono i debiti o non sono facilmente liquidabili. Segnali comuni includono ritardi nei pagamenti di mutui o bollette, o pignoramenti.
Il CCII prevede le seguenti procedure:
1) Ristrutturazione dei debiti del consumatore: può accedervi solo il privato e non l’imprenditore, se non per debiti estranei all'attività aziendale.
2) Concordato minore: è utilizzabile solo dall'imprenditore.
3) Liquidazione controllata: è utilizzabile da tutti i debitori, sia privati che imprenditori, i quali, decorsi 3 anni dall'apertura della procedura, beneficiano dell’esdebitazione.
4) Esdebitazione dell'incapiente: si tratta di una particolare misura di aiuto per chi non ha nulla da offrire ai creditori.
5) Procedure famigliari: si tratta di un percorso semplificato, riservato a persone appartenenti ad una stessa famiglia, quando sono conviventi o hanno i debiti in comune.
La prima fase della procedura prevede la nomina dell'Occ / gestore della crisi, su istanza del debitore.
Ha un ruolo di controllore per conto del Tribunale e di garante dei creditori.
In particolare, ha il compito di
-svolgere le verifiche e le valutazioni del caso relativamente debiti, beni/redditi e spese correnti del debitore;
-esprimersi sulla legittimità della domanda del debitore;
-predisporre la relazione particolareggiata, con cui certificare la veridicità dei dati e la fattibilità del piano;
-agevolare la comprensione della vicenda da parte del Tribunale;
-se nominato liquidatore, deve occuparsi della vendita dei beni del debitore e dell'incasso dei crediti (trattenute sullo stipendio) e del riparto tra i creditori della liquidità ottenuta.
E' bene osservare che non è il consulente del debitore, anche se di fatto spesso offre il suo apporto professionale per la riuscita della procedura anche nell'interesse del debitore.
La ristrutturazione dei debiti per i consumatori parte con il deposito del ricorso in Tribunale. Solo il Tribunale valuta il ricorso, senza coinvolgere i creditori nel voto. Se tutti i requisiti sono rispettati, il Tribunale approva la procedura, garantendo l'esdebitazione automatica per il debitore. In caso di pagamento dilazionato, l'esdebitazione avviene al termine del piano di pagamento.
La procedura di concordato minore inizia con il deposito del ricorso in Tribunale.
Il ricorso viene valutato non solo dal Tribunale, ma anche dai creditori, che sono chiamati ad esprimersi col voto.
Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, e se la proposta del debitore è stata approvata dalla maggioranza del 50% dei creditori ammessi al voto, il Tribunale omologa la procedura e tale provvedimento comporta l'automatica esdebitazione a favore del debitore.
Se la procedura prevede un pagamento dilazionato nel tempo, l'esdebitazione si realizza al termine della dilazione.
La liquidazione controllata inizia con il deposito del ricorso in Tribunale.
Il ricorso viene valutato solo dal Tribunale.
Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, il Tribunale apre la procedura e nomina il liquidatore, che procede al realizzo dei beni e incasso dei redditi e poi distribuisce la liquidità ai creditori.
L'esdebitazione dell'incapiente inizia con il deposito del ricorso in Tribunale.
Il ricorso viene valutato solo dal Tribunale.
Se ricorrono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, e di legittimità, il Tribunale concede al debitore, per una volta soltanto nella vita, il beneficio dell'esdebitazione in via immediata, anche se il debitore non abbia messo a disposizione dei creditori nulla.
I tempi delle procedure variano: la nomina dell'Occ richiede circa 1 mese. Per l'omologa in Tribunale, servono 6-12 mesi per la ristrutturazione dei debiti o il concordato minore, e 1-3 anni per la liquidazione controllata. La fase esecutiva dipende dal piano: pagamento immediato, vendita di beni o versamenti futuri.
Il costo della procedura è costituito, principalmente, dal compenso dell'Occ e da quello dell'avvocato che assiste il debitore.
Il compenso dell'Occ è regolato dal DM n. 202/2014, che prevede l'applicazione del tariffario in difetto di accordo tra debitore e Occ.
Fatte salve le valutazioni sulla quantità e complessità delle questioni affrontate e sul numero dei creditori, in base al tariffario il compenso è determinato in base all’entità del passivo e dell’attivo. Tra le due componenti pesa di più il valore dell'attivo. Per fare un esempio, se un debitore è proprietario di un immobile stimato euro 100.000 e ha un passivo di complessivi euro 200.000, il compenso dell'Occ si aggira intorno a euro 5.000.
Tutte le domande che i sovraindebitati fanno sulle procedure
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