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Le procedure di sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento del CCII sono la soluzione al

problema delle difficoltà finanziarie (sovraindebitamento)

dei privati e dei piccoli imprenditori.

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Aiutano le persone a liberarsi dai debiti che non sono più in grado di pagare. 

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Questo effetto (esdebitazione) è un vero e proprio premio offerto al debitore meritevole, che ha così una seconda chance di ripartire da zero.

Presentazione

La disciplina attuale delle procedure di sovraindebitamento è prevista dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII), entrato in vigore il 15/07/22, e sostituisce la disciplina precedente, prevista dalla Legge 3/2012, che, tuttavia, continuerà ad applicarsi alle procedure iniziate prima del 15 luglio.

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La legge 3/2012 sul sovraindebitamento (definita anche legge anti-suicidi per l’obiettivo che aveva di salvare le persone da gesti estremi) era stata introdotta nel 2012 per far fronte alle difficoltà finanziarie delle famiglie italiane e dei piccoli imprenditori.

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Il CCII ora - come prima la legge 3/2012 - dà la possibilità, a chi non è più in grado di pagare i propri debiti, di essere liberato, con un piano ragionevole basato sulle concrete possibilità economiche del debitore.


Si tratta di una novità importante, perché per cultura, prima che per obbligo giuridico, siamo portati a pensare che i debiti vanno pagati, mentre le procedure di sovraindebitamento consentono di dare ascolto a chi non è più in grado di pagare i propri debiti.


Questo effetto - detto esdebitazione - è di vantaggio per tutti: per il debitore, che non rimane più vittima perseguitata dai creditori per tutta la vita; per i creditori, che ottengono quello che ragionevolmente il debitore può offrire in base alle sue disponibilità; per la società nel suo complesso, che vede riabilitate persone che tornano ad essere protagoniste attive della vita economica e sociale del paese. 


Le procedure di sovraindebitamento sono, dunque, un modo legale di uscita dai debiti, consentendo, al contempo, di superare problemi piscologici, famigliari e sociali e di rispondere anche alla piaga dell'usura.

Perché ricorrere alle procedure di sovraindebitamento

Le procedure di sovraindebitamento previste dal CCII liberano il debitore dai debiti che non è in grado di pagare.

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Questo effetto si chiama esdebitazione.

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Esdebitazione, estinzione, cancellazione, stralcio, falcidia, ecc. sono tutte espressioni equivalenti per dire che con le procedure di sovraindebitamento l'interessato elimina tutti i debiti che non riesce a pagare, attraverso un piano basato sulle sue disponibilità economiche.

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L'effetto finale è che i debiti non soddisfatti vengono eliminati.

Cos'è il sovraindebitamento?

Il sovraindebitamento lo conosciamo dalla legge 3/2012 come la situazione di grave difficoltà finanziaria nella quale si trova il debitore, quando non è più in grado di far fronte ai propri debiti.

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Nel concetto di sovraindebitamento sono così comprese sia le situazioni di crisi, che quelle di insolvenza, dove per crisi si intende la difficoltà ad adempiere, mentre per insolvenza si intende la definitiva incapacità di adempiere.

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Il CCII ha innovato sul puanto, introducendo il concetto della probabilità dell'insolvenza, che, dunque, è una situazione diversa, anteriore, che si potrebbe definire come insolvenza potenziale o prospettica, cioè non attuale, come potrebbe essere, ad esempio, quella del fideiussore ancora non escusso.

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Spesso la gravità del sovraindebitamento è legata al tempo, nel senso che il sovraindebitamento diventa via via più grave quanto più la situazione di difficoltà progredisce nel tempo senza essere affrontata e risolta.

 

Intervenire il prima possibile è sempre molto utile: se si interviene quando il problema è all'inizio, le possibilità di successo aumentano notevolmente.

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Va, peraltro, detto che le situazioni di sovraindebitamento possono essere affrontate anche se sono ormai in uno stadio molto avanzato: anche in presenza di procedure esecutive avviate e, addirittura, anche se la tua casa è già all'asta è sempre possibile intervenire con successo.

Image by Nik Shuliahin
OCC

Quali debiti rientrano nelle procedure di sovraindebitamento

Con le procedure di sovraindebitamento possono essere trattati tutti i debiti, tra cui:

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  • debiti verso banche e finanziarie

  • debiti verso Agenzia delle Entrate, A.E. Riscossioni (ex Equitalia), Inps e altri enti pubblici

  • debiti verso il Condominio

  • debiti verso fornitori di energia elettrica, gas, acqua (utenze domestiche)

  • debiti verso fornitori commerciali

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In generale, tutti i tipi di debiti possono essere stralciati, con pochissime eccezioni.

Quali debiti

Chi può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento

I soggetti che possono ricorrere alle procedure di sovraindebitamento sono tutti quelli che non sono soggetti alla liquidazione giudiziale, tra cui:

Soggetti Ammessi

Consumatori

I privati/persone fisiche la cui esposizione non ha origine aziendale/lavorativa

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Anche l'imprenditore e il socio di società personali per debiti personali

Imprenditori non fallibili

Imprenditori commerciali «sotto soglia» (piccoli)
Con meno di 300.000 attivo, 200.000 ricavi e 500.000 debiti
Imprenditori individuali cessati da oltre un anno


Anche se sopra la soglia di fallibilità
Imprenditori agricoli

Lavoratori autonomi

Professionista, partita iva, consulente, collaboratore, ecc.

Startup innovative

Anche se sopra la soglia di fallibilità

Fideiussori

Le persone fisiche che hanno dato garanzia a favore di altri soggetti

Soci di società di persone

Anche i soci di società di persone fallibili posso ricorrere al piano del consumatore per sistemare i debiti privati (non aziendali)

Le procedure per gli imprenditori

Il CCII prevede 2 tipi di procedure attivabili dall'imprenditore:

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  1. Concordato minore

  2. Liquidazione controllata del sovraindebitato

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Inoltre l'imprenditore può attivare il nuovo percorso della composizione negoziata introdotto dal d.l. 118/2021 e oggi anch'esso confluito nel CCII.

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Privati o imprenditori

Le procedure per i privati

Il CCII prevede 3 tipi di procedure attivabili dal privato consumatore e una modalità di accesso agevolato per le famiglie:

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  1. Ristrutturazione dei debiti del consumatore

  2. Liquidazione controllata del sovraindebitato

  3. Esdebitazione del debitore incapiente

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Procedura famigliare

Aiutare icona della mano
Le procedure

Come funzionano le procedure in generale

Il debitore chiede, innanzitutto, la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi (detto OCC). Per la scelta si fa riferimento al centro degli interessi principali del debitore (C.O.M.I.), che per lo più continuerà a coincidere con la sua residenza o sede.


Con l’assistenza dell’OCC, il debitore predispone un piano di pagamento dei creditori e lo presenta in Tribunale.


Se il Tribunale / i creditori accettano il piano, il debitore esegue i pagamenti previsti e viene liberato dai debiti in eccesso.


Il piano consiste in un progetto basato su:

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  • debiti

  • beni / redditi

  • spese necessarie per vivere per lui e la famiglia

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Tutta la procedura è caratterizzata dalla presenza della figura dell'OCC, che è il "braccio destro" del Tribunale, con il compito di gestire la procedura e controllare che tutto sia fatto in modo regolare.

Man Signing

Concordato minore

La procedura prevede, in sintesi, le seguenti fasi e step:

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A) FASE PRELIMINARE

  • istanza di nomina di un OCC

  • nomina e accettazione da parte dell'OCC

  • raccolta della documentazione necessaria

  • predisposizione del piano (analisi di patrimonio, reddito e debiti)

  • predisposizione da parte dell'OCC della attestazione del piano

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B) PROCEDIMENTO

  • deposito della domanda in Tribunale;

  • decreto del Tribunale di apertura della procedura (con eventuale sospensione delle esecuzioni in corso e divieto di azioni esecutive e cautelari, su richiesta del debitore, e con nomina di un commissario giudiziale, in caso di sospensione delle esecuzioni, concordato in continuità e richiesta del debitore)

  • comunicazione della domanda ai creditori

  • votazione da parte dei creditori entro 30 giorni a mezzo pec, con meccanismo del silenzio assenso e quorum della maggioranza (50%) dei crediti ammessi al voto

  • sentenza di omologa

  • esecuzione del concordato: a cura del debitore stesso, i beni messi a disposizione vengono venduti e col ricavato vengono pagati i creditori secondo quanto previsto nel piano/proposta

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

La procedura prevede, in sintesi, le seguenti fasi e step:


A) FASE PRELIMINARE

  • istanza di nomina di un OCC

  • nomina e accettazione da parte dell'OCC

  • raccolta della documentazione necessaria

  • predisposizione del piano (analisi di patrimonio, reddito e debiti)

  • predisposizione da parte dell'OCC della attestazione del piano e della meritevolezza del debitore


B) PROCEDIMENTO

  • deposito della domanda in Tribunale "tramite un OCC"

  • decreto del Tribunale di apertura della procedura (con eventuale sospensione delle esecuzioni in corso e divieto di azioni esecutive e cautelari, su richiesta del debitore)

  • entro 30 giorni, comunicazione della domanda ai creditori

  • entro 20 giorni, eventuali osservazioni dei creditori

  • entro 10 giorni, audizione dell'OCC ed eventuali modifiche del piano

  • sentenza di omologa (anche quando è contestata la convenienza se il piano non è meno conveniente della alternativa liquidatoria)

  • esecuzione del piano: a cura del debitore stesso, i beni messi a disposizione vengono venduti e col ricavato vengono pagati i creditori secondo quanto previsto nel piano/proposta

Shaking Hands
Foto aerea di un patrimonio immobiliare

Liquidazione controllata del sovraindebitato

La procedura di liquidazione prevede, in sintesi, le seguenti fasi e step:

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A) FASE PRELIMINARE

  • istanza di nomina di un OCC

  • nomina e accettazione da parte dell'OCC

  • raccolta della documentazione necessaria

  • predisposizione del piano (analisi di patrimonio, reddito e debiti)

  • predisposizione da parte dell'OCC della attestazione del piano

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​B) PROCEDIMENTO

  • domanda presentata in Tribunale dal debitore "personalmente, con l'assistenza dell'OCC" (senza necessità dell'avvocato); ammessa l'iniziativa del creditore in caso di insolvenza e debiti scaduti superiori a euro 50.000, ma il debitore può bloccarla con una procedura di composizione

  • sentenza del Tribunale di apertura della procedura

  • entro 30 giorni comunicazione ai creditori

  • entro 60 giorni domanda dei creditori di ammissione al passivo

  • entro 90 giorni inventario e programma di liquidazione

  • entro 15 giorni osservazioni a stato passivo

  • esecuzione e riparto

  • decreto di chiusura della procedura una volta terminata l'attività di liquidazione (senza più durata minima della procedura)

 

C) ESDEBITAZIONE

  • opera di diritto a seguito del decreto di chiusura della procedura o, comunque, decorsi 3 anni dalla sua apertura

La nostra attività

Assistenza e consulenza in tutto il percorso di esdebitazione.

 

Mettiamo il cliente al centro del nostro lavoro, analizziamo il suo problema e individuiamo la soluzione che meglio si adatta al suo caso specifico, in relazione agli obiettivi del cliente stesso e alle sue possibilità.


Privilegiamo l’accordo di saldo e stralcio (o comunque accordi stragiudiziali) rispetto alle procedure giudiziali di sovraindebitamento previste dal CCII e, tra queste, cerchiamo di ricorrere alle procedure di composizione (ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) rispetto alla procedura di liquidazione controllata.


Le procedure di sovraindebitamento sono la migliore soluzione sia per il debitore che per per i creditori e, più in generale, per tutti gli altri soggetti in rapporto col debitore e per questo motivo possiamo definirle come soluzioni win-win e per questo stesso motivo sono i percorsi da noi preferiti.


Sappiamo che chi è afflitto dai debiti ha l'esigenza di uscirne il prima possibile e per tale ragione interveniamo con rapidità, velocizzando al massimo ogni fase del percorso, a partire dalla fase di consulenza iniziale che per certi versi è la più delicata, dovendosi decidere la strategia. 


Se la scelta è per una delle procedure giudiziali previste dal CCII, ci occupiamo di tutte le attività necessarie e utili per arrivare al traguardo dell'esdebitazione:​

La nostra attività

Raccolta dei documenti e analisi degli stessi

Definizione delle strategie e scelta della procedura

Scelta dell'Organismo di Composizione della Crisi

Ricorso in Tribunale:

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  • Valutazione attivo 

  • Determinazione passivo 

  • Analisi redditi 

  • Formulazione proposta ai creditori

Assistenza per tutta la procedura in tutte le sue fasi:

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  • Deposito

  • Udienze

  • Omologa

  • Esecuzione

Inizia ad aiutarti, 
noi siamo con te.

Note

*Percorsi possibili/differenze

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Il debitore che appartiene a una delle categorie sopra indicate e si trova in una situazione di sovraindebitamento può raggiungere l'obiettivo della cancellazione dei debiti con tre strumenti ordinari: ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata del sovraindebitato.

La ristrutturazione dei debiti del consumatore e il concordato minore si basano sulla proposta del debitore e l'accettazione dei creditori e dunque su un accordo in senso lato, con questa differenza:

  • la ristrutturazione dei debiti del consumatore è riservata al consumatore e non prevede la votazione dei creditori;

  • il concordato minore è, invece, utilizzabile da imprenditori e professionisti e prevede la votazione dei creditori.

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La liquidazione controllata del sovraindebitato è, invece, il procedimento con cui viene messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio del debitore. 

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Dunque, ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore, nella filosofia del CCII, sono i due strumenti più importanti, da preferire, in quanto il debitore può essere parte attiva/propositiva.

Infatti, il cuore della procedura è dato dalla proposta del debitore, proposta che il debitore elabora con i suoi consulenti, seppure sotto il controllo dell'OCC.

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I contenuti della proposta possono essere i più vari: a seconda degli attivi e dei redditi disponibili, il debitore può proporre il pagamento integrale ma dilazionato dei debiti oppure il pagamento parziale (mediante stralcio di una parte dei debiti) o un mix di queste soluzioni. Anche gli obiettivi del debitore sono importanti perché per esempio potrebbe voler salvare la casa adibita ad abitazione familiare e, in questo caso, offrire alla banca un pagamento basato sul proprio reddito futuro mediante un piano di lunga durata (10/20/30 anni).

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