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Consumatori

  • Immagine del redattore: Avv. Massimo Cruciat
    Avv. Massimo Cruciat
  • 27 dic 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

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La legge 3/2012 si applica anche ai consumatori.

Questo principio è contenuto nella legge 3/2012 fin dalla sua origine.

Anzi, possiamo dire che l’apertura delle procedure concorsuali ai consumatori è il cuore stesso della rivoluzione portata dalla legge 3/2012.

Consentire anche ai privati la ristrutturazione dei propri debiti, con un’unica procedura riguardante tutti i creditori, è un’innovazione epocale.

Prima del 2012 - è utile - ricordarlo, il privato era costretto a subire le iniziative di recupero dei propri creditori, che singolarmente si attivavano per ottenere soddisfazione.

Il debitore subiva le iniziative dei propri creditori e finiva per rimanere quasi sempre ... debitore.

Con un danno per tutti: debitore, creditori e società.

I più sfortunati, poi, oppressi dal peso dei debiti arrivavano anche a togliersi la vita.

Ebbene, la legge 3/2012 ha portato a un cambiamento radicale, consentendo anche al privato di ottenere l’esdebitazione.

La legge punta a questo grande risultato, ad offrire al debitore l’opportunità di liberarsi dei debiti che non è in grado di pagare e così di ricominciare una nuova vita.

Fatta questa premessa sul significato rivoluzionario della legge, soprattutto per i privati, cerchiamo di capire cosa si intende esattamente per consumatore.

E’ importante comprenderlo perché solo il consumatore può accedere al piano del consumatore, che è una delle tre procedure previste dalla legge 3/2012. Oltre al citato piano del consumatore, la legge prevede l’accordo con i creditori e la liquidazione del patrimonio.

Il piano del consumatore si caratterizza per essere una procedura non soggetta al voto dei creditori ed è per questo vantaggio procedurale che ha una notevole attrattività.

La legge 3/2012 fino ad oggi in vigore definiva il "consumatore" come “il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”.

Da oggi la legge 3/2012 riformata precisa la nuova nozione di ”consumatore”, indicando che si tratta della “persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”.

Alla luce di tale nozione più chiara, sono consumatori solo le persone fisiche e non le persone giuridiche (come ad esempio le società srl, spa, ecc.) e solo quando si tratti di debiti estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

In base alla definizione di consumatore, anche l’imprenditore-professionista, che sia tuttora eventualmente in attività, può proporre il piano del consumatore, purché sia una persona fisica e i debiti da trattare nella procedura siano solo personali, cioè non legati all’attività di impresa o professionale.

Oggi la riforma chiarisce che questa opportunità è data anche ai soci di società di persone per i debiti estranei alla società.

Vuol dire che il socio di società personali (il socio di una snc o l’accomandatario di una sas) può presentare un piano del consumatore anche se sia in attività la società di cui fa parte e dal cui fallimento potrebbe derivare il suo stesso fallimento, sempre che il sovraindebitamento riguardi soltanto i suoi debiti personali, perché per esempio non riesce a pagare il mutuo della casa e altri finanziamenti di carattere privato.

In definitiva, il consumatore è la persona fisica, diversa dall’imprenditore, che chiede l’esdebitazione per debiti che non ineriscono all’attività imprenditoriale o professionale, ma che sono stati contratti per bisogni familiari e personali. Gli esempi che si possono fare sono diversi: il dipendente che abbia perduto il lavoro e si trovi esposto con la banca che ha concesso il mutuo per la casa o altre banche e finanziarie; chi si è ammalato gravemente e per questo gli è impedito di lavorare per il futuro; il coniuge che si è separato e per tale motivo deve affrontare costi insostenibili per mantenere l’altro coniuge o i figli, senza riuscire ad arrivare a fine mese.

E poi, come si è visto, anche l’imprenditore o il socio di società di persone, che intendono esdebitarsi con riferimento ai soli debiti personali (non aziendali).

Tutti questi consumatori possono attivare la procedura di piano del consumatore e ottenere così dal Tribunale l’esdebitazione ossia la cancellazione dei debiti che non riescono a pagare.

Solo per completezza diciamo che il consumatore può accedere al piano del consumatore, ma non deve ossia non è la sola procedura possibile, in quanto il consumatore può ricorrere anche alle altre procedure previste dalla legge 3/2012, sia all’accordo con i creditori, sia alla liquidazione del patrimonio. La scelta dell’una o dell’atra procedura implica tutta una serie di valutazioni e ragionamente, su cui torneremo nei prossimi post.

A presto


 
 
 

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