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Famiglia sovraindebitata

  • Immagine del redattore: Avv. Massimo Cruciat
    Avv. Massimo Cruciat
  • 6 gen 2021
  • Tempo di lettura: 3 min

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Da ora, ricorso unico per i membri di una stessa famiglia sovraindebitata.

Una innovazione molto attesa, prevista dalla riforma di dicembre della legge 3/2012.

Prima cosa accadeva?

Come abbiamo detto, ma lo ripetiamo, la legge 3/2012 è stata introdotta per dare risposta alle situazioni di sovraindebitamento delle persone fisiche, i privati consumatori, oltre che per aiutare gli imprenditori non fallibili.

Spesso capita che il privato non sia indebitato da solo.

La casistica è piena di esempi di difficoltà economiche che coinvolgono moglie e marito, genitori e figli e così via.

E’ piuttosto ricorrente il caso, per esempio, del mutuo per l’acquisto della casa di famiglia da parte di una coppia di coniugi, che poi non riescono più a pagare, perché uno dei due perde il lavoro. Il venir meno del reddito di uno dei coniugi impedisce di far fronte al pagamento delle rate del mutuo e causa appunto il sovraindebitamento della famiglia nel suo insieme.

Per fronteggiare situazioni del genere fino ad oggi l’unica strada era presentare domande di accesso alla legge 3/2012 distinte, una per il marito e una per la moglie, con due implicazioni negative: difficoltà di coordinamento tra le due procedure, quando non addirittura incongruenze o contraddizioni possibili tra una e l’altra e, in ogni caso, duplicazione dei costi, in quanto ciascun debitore doveva affrontare per intero il costo della propria procedura.

Ora questo scenario viene superato.

La riforma ha opportunamente previsto la possibilità per i membri di una stessa famglia di presentare una domanda di sovraindebitamento UNICA.

Gli effetti positivi sono due.

Il primo è una maggiore razionalità nella gestione della procedura, con uniformità di approccio e soluzione da parte di un unico gestore / giudice, che, avendo una visione unitaria del problema famigliare, può meglio comprendere le ragioni della crisi e valutare in modo più chiaro i comportamenti tenuti dagli interessati e soppesare così la loro meritevolezza. Peraltro, si prevede, sempre per chiarezza, che le masse, attiva e passiva, dei famigliari coinvolti debbano rimanere distinte: questo è opportuno in quanto potrebbero avere debiti non comuni ossia che fanno capo a uno solo dei coniugi e/o potrebbero avere beni non comuni ossia diversi da quello in comune (come nell'esempio l’immobile) o, ancora, essere titolari di redditi diversi, come è normale che sia.

Insomma, la riforma - pur ribadendo la necessità di capire bene la situazione specifica del singolo debitore - ha aperto le porte a una gestione più semplice in quanto unitaria della crisi di una famiglia, nell’interesse non solo dei debitori ma anche dei creditori e del sistema nel suo complesso.

Il secondo vantaggio, portato dalla riforma, è la riduzione dei costi.

Se prima come abbiamo visto ciascuno dei coniugi doveva pagare per intero i costi della propria procedura, ora il costo è quello di una sola procedura e viene ripartito tra i due o più componenti della famiglia sovraindebitati. La riforma stabilisce, poi, che il criterio di ripartizione è proporzionale ai debiti di ciascuno e, dunque, più consistenti sono debiti di uno, maggiore è la sua quota di spese da sostenere, come è ragionevole che sia.

Si stabilisce, infine, che il percorso, dal punto di vista procedurale, è quello del piano del consumatore se tutti i famigliari coinvolti sono consumatori, mentre, se uno non è consumatore, la procedura da attivare è l’accordo con i creditori. La differenza ormai la conosciamo: il piano del consumatore non prevede il voto dei creditori, mentre l’accordo con i creditori si basa appunto sul loro voto, che deve raggiungere la maggioranza del 60% dei crediti.

Dunque, benvenute procedure famigliari, che consentiranno alle persone di utilizzare più facilmente la legge 3/2012.




 
 
 

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