Il debitore meritevole
- massimo cruciat
- 11 gen 2022
- Tempo di lettura: 2 min

Segnalo con piacere il provvedimento di omologa del piano del consumatore del 20/12/21 del Tribunale di Messina pubblicato oggi sul ilCaso.it http://sovraindebitamento.ilcaso.it/sentenze/ultime/26388/sovraindebitamento.
Il Tribunale affronta il tema della meritevolezza del debitore, applicando in modo corretto la legge 3/2012, come riformata a dicembre 2020.
La questione sembrerebbe ovvia ma non lo è, data la resistenza di molti Tribunali rispetto all'innovazione portata dalla riforma (cfr. Trib. Ferrara 7 aprile 2021, Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 16 aprile 2021 e Trib. Catania 5 marzo 2021).
A fronte dell'impianto normativo originario, che con l'art. 12 bis andava a indagare aspetti soggettivi di difficile lettura (aver assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere o aver fatto ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali), la riforma ha concentrato l'attenzione sul rapporto di causa/effetto tra il comportamento del debitore e il sovraindebitamento: se il debitore non ha causato il dissesto con colpa grave (e a maggior ragione con malafede o frode), deve essere ritenuto meritevole del beneficio dell'esdebitazione.
Questo è il significato chiaro della riforma: aprire le porte alla rinascita del debitore in quanto meritevole, per essere senza colpa (grave) nella determinazione del proprio sovraindebitamento.
Il Tribunale di Messina si spinge, in realtà, più in là, fino a collegare la meritevolezza del debitore alla violazione da parte del finanziatore del merito creditizio.
A fronte della fondamentale innovazione normativa del dicembre 2020, vanno respinti i tentativi (vedi le pronunce citate) di riesumare attraverso il concetto di colpa i criteri soggettivi eliminati dal legislatore, quali, da un lato, la consapevolezza di indebitarsi, che ha finito per impedire al consumatore di buona fede, ma consapevole, di accedere alle procedure di sovraindebitamento (prima di tale modifica, veniva, infatti, considerato meritevole solo il sovraindebitato divenuto tale a causa di un evento futuro e imprevedibile, in base alla teoria c.d. dello "shock" esogeno, quale la perdita di lavoro, la separazione, una malattia invalidante, ecc.) e, dall'altro, il criterio della sproporzione del debito rispetto al patrimonio, che faceva pesare sul debitore incolpevole un aspetto puramente quantitativo, che non implica necessariamente responsabilità del sovraindebitamento. Quale è, dunque, in sintesi il significato della riforma?
Il legislatore ha voluto agganciare l'accesso alle procedure al solo criterio oggettivo dell'aver il debitore determinato il sovraindebitamento “con colpa grave, malafede o frode" (ex art. 7, c. 2). Questo porta a distinguere nettamente la situazione di sovraindebitamento, in cui il debitore viene a trovarsi, che è il presupposto oggettivo di accesso alla legge 3/2012, dalle ragioni che l'hanno causata: per impedire l'accesso alla procedura, occorre, come detto, che nella condotta del debitore sia riscontrabile colpa grave, malafede o frode.
Nei ricorsi sarà, perciò, bene indagare a fondo la storia del debitore e le cause che hanno determinato il sovraindebitamento, per dare modo al Tribunale di esprimersi sui fatti rilevanti ai fini dell'ammissione alla procedura, tralasciando, invece, di considerare ciò che la legge riformata ha portato fuori dall'oggetto del giudizio. Solo con questo approccio sarà possibile dare a tutti i debitori meritevoli una seconda possibilità e consentire il recupero di persone e imprese al circuito produttivo.
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