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Imprenditore e concordato minore

  • Immagine del redattore: massimo cruciat
    massimo cruciat
  • 13 mar 2023
  • Tempo di lettura: 3 min


Qualche giorno fa il Tribunale di Treviso ha aperto una procedura di concordato minore presentata da un imprenditore individuale con la nostra assistenza.

Siamo lieti di annunciarlo, non tanto perchè si tratta di un nuovo successo del nostro studio, quanto perchè si tratta di una decisione non scontata, visto il divieto (cfr. art. 33, c. 4, CCII) di accesso al concordato minore per l' "imprenditore cancellato dal registro delle imprese", quale era il nostro cliente.

Come risulta dal provvedimento di ammissione, il Tribunale ha condiviso l’idea che, nonostante questa norma, debba essere consentito l’accesso alla procedura di concordato minore al soggetto che continui ad esercitare la propria attività imprenditoriale e intenda risolvere un problema di sovraindebitamento pregresso, sorto quando era imprenditore individuale poi cancellato dal registro imprese.

Le motivazioni svolte nel ricorso che ha portato all'ammissione sono di due tipi.

Da un lato, a fronte di una norma che si riferisce genericamente all' "imprenditore cancellato dal registro delle imprese", si è precisato che l’effetto estintivo della cancellazione dal registro imprese riguarda, in realtà, solo le società e non l’imprenditore individuale, quale era il cliente dello studio, e, dall’altro, si è considerato che non è pensabile che una persona abbia la possibilità di ristrutturare la propria esposizione solo con la procedura di liquidazione, senza poter accedere ad una procedura di composizione della crisi: no concordato minore per il divieto in questione e no ristrutturazione dei debiti del consumatore per la qualità di imprenditore del cliente dello studio.

Sulla base di questi presupposti, il Tribunale ha accolto la richiesta e ha aperto la procedura offrendo così la possibilità al cliente di utilizzare almeno uno strumento di composizione della crisi, nella specie il concordato minore, in quanto l'altro percorso è precluso dalla mancanza della qualità di consumatore.

La pronuncia in esame è da valutare positivamente anche per un altro profilo pratico di non secondario interesse.

Come detto, il ricorso introduttivo è stato presentato dal cliente tramite il nostro studio e, dunque, non "tramite OCC" come previsto dall'art. 76 CCII, norma che tanto ha fatto discutere fino ad arrivare a far sostenere da parte di qualcuno l'esclusione della possibilità di assistenza da parte dell'avvocato.

Volutamente abbiamo presentato il ricorso come avvocati del debitore, fermi nella convinzione che non possa una norma equivoca e mal formulata escludere il diritto di difesa. Il punto è centrale se si considera che si intreccia con un tema più ampio relativo al ruolo dell'OCC, che può non essere un avvocato e di certo NON è il consulente del debitore.

Ebbene, il Tribunale di Treviso, anche da questo punto di vista, ha accolto l'impostazione liberale proposta in ricorso, valorizzando la sostanza delle cose ossia il fatto che al ricorso era comunque allegata la relazione dell'OCC. Considerazione questa del Tribunale del tutto apprezzabile in quanto consente di riaffermare la centralità dell'avvocato e la distinzione dei ruoli dei professionisti coinvolti nelle procedure di sovraindebitamento, da un lato, l'avvocato nella veste di consulente del debitore, che si occupa del ricorso introduttivo, e, dall'altro, l'OCC che nella veste di organo di controllo si occupa della relazione / attestazione.

Siamo pertanto orgogliosi di questa pronuncia che si inserisce nel solco di un filone di decisioni illuminate che stanno aiutando interpreti a superare alcune criticità normative in modo brillante a vantaggio di chi è il protagonista del sovraindebitamento ossia il debitore che deve poter utilizzare gli strumenti previsti dal legislatore senza irragionevoli limitazioni e ostacoli.


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