La legge 3/2012 non è un trapano!
- Avv. Massimo Cruciat
- 30 nov 2018
- Tempo di lettura: 4 min
Se uno dei motivi della scarsa utilizzazione della legge 3/2012 è la mancanza di conoscenza della legge e dunque se tutti dovrebbero contribuire alla sua divulgazione, anch'io mi ci metto e cerco di dare il mio piccolo contributo.
Penso che il modo migliore per diffondere la conoscenza della legge 3/2012 sia parlare della legge e della sua applicazione.
Darò, dunque, il via a una serie di interventi (cercherò di pubblicare un post a settimana) per raccontare, spero in modo comprensibile
1)quale è l'utilità della legge 3/2012 ossia a quale risultato porta
2)come funziona la legge 3/2012: le procedure, le modalità, i tempi
3)quali sono i ruoli dei protagonisti: oltre al debitore, il giudice, l'occ, i creditori
4)quali possono essere le difficoltà e le criticità che si possono incontrare prima dell'avvio della procedura e nel suo corso.
Prima però iniziare questa analisi, desidero parlare oggi di due punti, secondo me, fondamentali.

Il primo
Le legge 3/2012 NON è un prodotto, ma uno strumento.
Sembrerebbe ovvio ma, ahimè, non lo è.
Anzi, a girare in Internet, la legge 3/2012 sembra essere proposta proprio come un prodotto da acquistare e da applicare in modo automatico a qualsiasi situazione di sovraindebitamento. Viene descritta come una sorta di “cancella debiti” da usare sempre e comunque, a semplice richiesta del cliente.

Il paragone col “trapano” mi sembra efficace: al cliente interessa fare un buco non gli interessa come viene fatto, se col trapano o con che tipo di trapano o a mano, ma che sia fatto bene. Vuole fare un buco sul muro o sul legno? Ci deve appendere un quadro o un armadio? Vuole che si veda o no? Insomma, il cliente non è interessato al trapano, ma al buco adatto alle sue esigenze.
Allo stesso modo, il debitore sovraindebitato non deve comprare la legge 3/2012 per forza, ma la soluzione della sistemazione dei propri debiti, quale che sia la strada da fare.
La legge 3/2012 è certamente uno strumento, un ottimo strumento.
Come tutti gli strumenti, la legge 3/2012 deve essere applicata bene, quando la situazione lo richiede e non in modo generico e automatico.
Per un debitore il punto è uscire dalle difficoltà: questo è il risultato concreto al quale aspira. Non ha in altri termini l'obiettivo di utilizzare per forza di cose la legge 3/2012, ma unicamente quello di sistemare i propri debiti.
Rispetto a questo obiettivo, gli strumenti utilizzabili sono diversi.
Non c'è solo la legge 3/2012.
Può essere sufficiente e, anzi, più utile, un accordo stragiudiziale con i creditori.
Così come può essere importante valutare eventuali azioni giudiziali di tutela per contestare le pretese dei creditori, se non sono legittime (penso alle banche e agli illeciti che possono aver commesso).
Dunque, la legge 3/2012 è uno - ma non il solo - percorso utile per il debitore per uscire dal problema del sovraindebitamento.
Occorre valutare in concreto se sia da utilizzare o meno.
Il secondo punto
In senso generale, la legge 3/2012 risolve il problema del sovraindebitamento.
Questo è un assunto certamente corretto, ma generico.
Già la legge in sé mette in prima linea la necessità di ben valutare chi si ha difronte, dato che la legge propone tre percorsi diversi: quale scegliere?
Il consumatore può scegliere ciascuno dei tre percorsi previsti dalla legge:
- piano del consumatore
- accordo con i creditori
- procedura di liquidazione del patrimonio.
In astratto, tutti e tre sono percorsi possibili.
In concreto, occorre valutare bene quale risponde meglio alle esigenze di quel particolare debitore o, addirittura, è la sola alternativa concretamente utilizzabile. Per spiegare questo concetto faccio un esempio, sempre con riferimento al consumatore.
Supponiamo che per il nostro consumatore Mario Rossi non si riesca a configurare il requisito della meritevolezza, richiesto per l'ammissione al piano del consumatore.
Bene, in alternativa il signor Rossi potrebbe fare l'accordo o la liquidazione, che non prevedono quel requisito; lo stesso Rossi inoltre potrebbe essere addirittura costretto a fare la liquidazione perchè con il suo solo patrimonio /reddito non ha la possibilità di offrire nulla ai creditori chirografari; infine, sempre il nostro signor Rossi potrebbe fare l'accordo perchè è riuscito a trovare qualcuno (un amico, un parente) che lo aiuta, mettendo a disposizione la somma necessaria a pagare appunto i chirografari.
Per inciso, la scelta di fare quest'ultimo percorso di accordo e dunque lo sforzo di trovare un aiuto spesso nasce dalla valutazione dei tempi e delle modalità dell'accordo (e anche del piano), a differenza della liquidazione: mentre con l'accordo (e col piano) l'esdebitazione è collegata alla omologa della procedura e dunque per ipotesi nel giro di 6 mesi il debitore (che poi abbia correttamente eseguito l'accordo) è automaticamente esdebitato, con la liquidazione le cose sono diverse: la procedura dura 4 anni, i creditori si avvantaggiano dei beni sopravvenuti e l'esdebitazione non è automatica, ma deve essere richiesta con apposita successiva istanza.
Se, dunque, la legge 3/2012 al suo interno consente di arrivare al risultato della ripartenza in diversi modi (con i tre percorsi indicati) e, dunque, comporta già una scelta, in realtà poi occorre valutare gli obiettivi e le possibilità della singola persona.
Questo quadretto fa capire quanto complicato sia scegliere la procedura adatta!
E poi il tutto si complica perchè ogni Tribunale e, anzi, ogni Giudice ha la sua particolare visione della legge e interpretazione dei vari requisiti previsti. Sulla meritevolezza potremmo scrivere pagine di sentenze diverse, una anche molto distante dall'altra: quando prima nel nostro esempio abbiamo ipotizzato questo requisito come mancante, in realtà abbiamo fatto una grande semplificazione, perchè – difficile a credersi, ma è così – la stessa persona potrebbe essere meritevole per un Tribunale / Giudice e non meritevole per un altro!
Insomma, una legge, la 3/2012, che occorre utilizzare con grande attenzione e prudenza, in relazione, come detto, alla sua articolazione interna e agli obiettivi del debitore e alle sue possibilità, valutando se questo strumento sia veramente utile per quella specifica persona.
Buon week end a tutti



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