Legge 3/2012 – Diamo i numeri?
- Avv. Massimo Cruciat
- 7 nov 2018
- Tempo di lettura: 2 min

Il pagamento dei creditori chirografari in misura non irrisoria è requisito di ammissibilità nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento? Quale è la percentuale giusta? Il 5% come nel concordato preventivo? Oppure l'1% è già sufficiente?
La trepida attesa del cliente di cui accennavo in un precedente post è finita, purtroppo malamente. Il Tribunale di Treviso, rigettando il reclamo, ha deciso che la sua domanda di accordo ex l. 3/2012 non è ammissibile.
Il provvedimento, sotto riportato, non è, a mio avviso, condivisibile.
Va bene la causa dell'accordo, ma siamo sicuri che sia solo la “soddisfazione dei crediti” prevista dall'art. 8? Davvero la ratio legis del ritorno in bonis del debitore non trova spazio nella valutazione causale dell'accordo?
Anche a seguire la tesi del Tribunale della causa collegata alla (sola) soddisfazione dei creditori, in ogni caso occorre intendersi. E la ratio legis aiuta.
La legge all'art. 8 dice che devono essere soddisfatti i “crediti”, intendendo riferirsi ai creditori nel loro insieme: non si riferisce ai creditori chirografari in particolare.
Dunque, è legittimo ritenere che l’accordo realizzi la sua funzione, indipendentemente dalla percentuale offerta ai chirografari, purchè preveda una soddisfazione non irrisoria del ceto creditorio nel suo complesso.
Occorre allora guardare alla proposta senza pregiudizi: se il debitore (per pagare debiti di garanzia e dopo aver fatto già ottenere ai creditori dal fallimento del debitore principale un 15%) ha messo a disposizione tutto il proprio patrimonio, ha aggiunto anche finanza esterna, destinata proprio ai chirografi (che nulla prenderebbero in caso di liquidazione) e anche reddito futuro, e se con queste fonti riesce ad offrire ai creditori (complessivamente considerati) un pagamento non irrisorio, bene questa procedura merita certamente di essere aperta. La sua bontà sotto il profilo causale è indubbia.
Tanto più se l’alternativa liquidatoria è peggiorativa, proprio per i chirografi.
E ancora. Spingendo il ragionamento sul piano proposto dal Tribunale del pagamento non irrisorio dei chirografi: nel prendere atto che, a quanto pare, anche per il Collegio il 5% non sarebbe più il limite di riferimento, davvero è causale un accordo che paga l’1% ai chirografi, mentre è privo di causa quello che paga lo “zerovirgola”?
A parere di chi scrive, un creditore che riceve queste percentuali è un creditore che comunque ottiene una soddisfazione meramente simbolica e l'irrisorietà finisce per essere una categoria che abbraccia tutto ciò che va da 0 a …. Diamo pure i numeri!
Trovare il numero giusto è impresa ardua, se considerato a sè.
Se invece alziamo lo sguardo e guardiamo al trattamento complessivamente riservato ai creditori tutti, forse la causa concordataria diventa più chiara, pur in presenza del pagamento dello “zerovirgola” per i chirografi.
Come giustamente osservava il Presidente Dott. Schiavon occorre guardare con coraggio alla legge 3/2012, alla sua portata, al senso profondo che ha ispirato il legislatore, e, una volta che si è constatato che il debitore è meritevole, anche sotto il profilo del trattamento previsto per il ceto creditorio complessivamente inteso, la chance di non restare debitore a vita gli deve essere concessa!







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