Legge 3/2012: il "quartetto in concerto"
- Avv. Massimo Cruciat
- 19 feb 2019
- Tempo di lettura: 5 min
Considerando la legge 3/2012 - la funzione e la sua struttura -, il protagonista del "concerto" è, in tutta evidenza, il debitore.

Ma non è il solo soggetto sul palco e non è poi così scontato che nella opinione pubblica sia il vero protagonista. Partendo da questo dato empirico, si deve anzi registrare che nella opinione comune il vero e unico protagonista sia considerato il giudice. Tale opinione nasce dal fatto che la legge 3/2012 è pur sempre una procedura giudiziale, che in quanto tale si svolge in Tribunale, alla presenza del giudice.
Sgombrando il campo da luoghi comuni ed errate interpretazioni, si deve invece riconoscere che al centro della legge 3/2012 c'è il debitore, vero e unico protagonista della vicenda.
Certamente non si tratta per il debitore di un "assolo", in quanto il debitore recita il suo copione dovendosi confrontare con gli altri attori, ma, come detto, tutto parte da lui, se non altro per il fatto che effettivamente il potere di attivare la procedura (piano del consumatore e accordo con i creditori) è rimesso alla sua volontà, senza che nessun altro soggetto possa assumere l'iniziativa.
Oltre al debitore, gli altri componenti del "quartetto" sono, dunque, i seguenti:
- i creditori
- l'Organismo di composizione della crisi (OCC)
- il giudice.
Prima di valutare la loro posizione giova ancora fare un ulteriore riflessione sul debitore.
Più che debitore, si deve, infatti, parlare di debitori, nel senso che nella categoria del debitore possono essere ricompresi diversi profili, anche molto diversi: pensiamo solo alle ragioni per le quali il debitore si trova in difficoltà (possono essere le più diverse) o pensiamo agli obiettivi del debitore e alle modalità che può o deve seguire per raggiungerli. Insomma, la legge è una, il debitore pure, ma il ventaglio di situazioni che possono verificarsi è davvero ampio. Chi ha perso il lavoro si trova in una situazione diversa da chi ha subito la separazione coniugale; chi è da solo vive il momento di difficoltà e ha possibilità diverse da chi ha una famiglia, che può essere un aggravio, come al contrario un sostegno anche psicologico, prima che economico. Chi vuole salvare la casa si pone in modo diverso rispetto a chi una casa non la possiede e magari confida solo sul proprio reddito per trovare una sistemazione con i creditori.
Quindi il debitore presenta sfaccettature diverse. In generale, è interessato alla sistemazione della situazione di difficoltà, addirittura titolare di un diritto alla ristrutturazione dei propri debiti, ma appunto con sfumature variabili.
E poi ci sono i creditori, con la loro aspettativa di ottenere soddisfazione.
Anche qui la categoria è molto ampia.
Creditori privati, creditori pubblici.
Lo stato (Agenzia delle Entrate, Inps, ecc.) o una banca o un fornitore si comportano tutti allo stesso modo? Le aspettative dei creditori sono differenti, come il loro concreto comportamento rispetto alla proposta del debitore.
Volendo trovare un punto di unità si può dire che la legge 3/2012 dà a debitore e creditori l'opportunità di trovare un accordo.
Questo è in generale il cuore della procedura.
Se tralasciamo per un attimo la liquidazione dei beni, il piano del consumatore e l'accordo con i creditori sono procedure che hanno come essenza l'intesa tra debitore e creditori: a fronte della proposta del debitore, i creditori nel piano del consumatore hanno la possibilità di contestare la proposta stessa e nell'accordo con i creditori hanno il diritto di esprimere la loro valutazione sulla proposta attraverso il voto (quorum del 60% dei creditori chirografari).
Dunque, l'accordo è indubbiamente la sostanza della procedura di composizione della crisi: accordo che, seppure gestito all'interno di una procedura giudiziale, tale rimane e caratterizza fortemente tutta la procedura, come momento centrale della stessa. Ci si può chiedere, quando si arriva all'accordo? Cioè quando nel piano del consumatore i creditori non sollevano contestazioni e nell'accordo con i creditori si raggiunge il 60%?
I valori in gioco e, soprattutto, la loro corretta stima sono elementi fondamentali intorno ai quali creare il consenso. Se il debitore dice che l'immobile vale 100.000 euro e la banca creditrice dice invece che l'immobile vale 150.000 euro è ben difficile che l'accordo si possa realizzare!
Ecco allora che la procedura e il ruolo svolto dai suoi organi può fare la differenza nel creare fiducia tra le parti intorno a una soluzione specifica.
Il ruolo di OCC e giudice mantiene dunque la sua importanza per la riuscita del "concerto".
L'OCC è l'ausiliario del giudice, il professionista che sovraintende alla procedura controllando il lavoro del debitore e dunque fungendo da garante per i creditori. Per la sua posizione di terzietà e imparzialità, l'OCC è in grado di assicurare ai creditori il corretto svolgimento della procedura: verificando i debiti e stimando i beni e i redditi del debitore offre un supporto di credibilità e serietà della proposta del debitore e in tal modo apre la strada alla possibile valutazione favorevole da parte dei creditori.
Infine, il giudice. Certamente rimane l'arbitro della partita. Chi meglio di lui è in grado di sciogliere certi nodi interpretativi che la legge 3/2012 porta con sé o chi meglio di lui può certificare la regolarità del procedimento?
Particolarmente importante è poi il suo ruolo nell'ambito del piano del consumatore: qui il giudice proprio perchè manca la votazione dei creditori (che però come abbiamo visto possono comunque contestare la proposta del debitore) è chiamato a valutare la meritevolezza del debitore e, dunque, a compiere un accertamento molto delicato, che segna in modo decisivo il buono o il cattivo esito della procedura.
Se ci possono essere casi semplici come il sovraindebitamento derivato dalla perdita di lavoro, ci possono essere, invece, situazioni più sfumate o ambigue: essersi indebitati per aver assunto finanziamenti quando ormai i redditi non erano più congrui rispetto alle uscite è sempre causa di esclusione della meritevolezza? O forse il giudice deve valutare per esempio la finalità per la quale il debitore ha assunto i finanziamenti? E' la stessa cosa indebitarsi per sfamare la famiglia e pagare l'affitto o per fare viaggi e acquistare gioielli? E ancora: quale è il ruolo delle banche e delle finanziarie, che quei finanziamenti hanno pur concesso, dopo aver addirittura valutato positivamente il merito creditizio del debitore?
Insomma, il giudice ha il suo bel da fare!

Certo è che i ruoli dei componenti del "quartetto" - debitore, creditori, OCC e giudice - sono tutti importanti e tutti decisivi e tra loro strettamente collegati. Aver ben costruito il piano, illustrando le ragioni della crisi e allestendo una offerta conveniente, è per il debitore un modo molto utile di iniziare il lavoro, sapendo che poi dovrà interfacciarsi con gli altri soggetti per proporre un "concerto" non scontato, nè banale.
Resta, infatti, che la legge 3/2012 non è un regalo per i furbetti, ma un aiuto vero per i debitori meritevoli. I creditori prima e il giudice e l'OCC poi lo vedono e lo capiscono se ci sono le condizioni per dare al debitore la seconda chance che la legge prevede o se, invece, si cerca di approfittare e abusare della legge stessa.
Buon ascolto a tutti!



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