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No prededuzione = No esdebitazione

  • Immagine del redattore: massimo cruciat
    massimo cruciat
  • 6 apr 2023
  • Tempo di lettura: 3 min

Aggiornamento: 27 apr 2023


Quella del titolo è purtroppo la sintesi, a leggere - sconsolati - la sentenza 9/03/23 del Tribunale di Treviso di ammissione di un cliente dello studio alla procedura di liquidazione controllata e a immaginare le sue conseguenze.

Il provvedimento si distingue perchè esclude la prededuzione del compenso del legale, precisando in particolare che il compenso “non rientra tra i crediti prededucibili a norna dell'art. 6 CCI e dell'art. 269.1 CCI”. A mio parere, si tratta di una decisione errata sotto diversi profili. Prima di tutto si tratta di una decisione che impatta sul sistema del sovraindebitamento. Se il tribunale elimina la prededuzione non sanziona tanto gli avvocati, che se ne faranno una ragione e dirigeranno i loro obiettivi professionali in altri settori del diritto.

Quelli a essere sanzionati sono, invece, i poveri debitori!

Loro sì hanno tutto da perdere da una linea di pensiero che va a toccare il diritto di difesa, il pilastro stesso del nostro sistema giuridico. Senza prededuzione viene, infatti, a mancare la possibilità per i debitori di affrontare il percorso di esdebitazione, che, nella maggior parte dei casi, si basa proprio sulla possibilità di pagare l’avvocato in corso di procedura, con la liquidità generata dalla vendita degli asset del debitore e/o dall’incasso dei suoi redditi. I debitori che si avvicinano a queste procedure sono per definizione in serie difficoltà finanziarie. Se lo stato a partire dalla benemerita legge 3/2012 ha previsto per loro la via d'uscita dell'esdebitazione, perchè mai i giudici, anziché agevolare il percorso, lo ostacolano e, anzi, lo rendono del tutto impraticabile?

Di sottofondo si percepisce l’idea che quello dell’avvocato sia per i giudici un costo inutile, di cui si può fare tranquillamente a meno, a tutto vantaggio dei creditori. Idea che, a sua volta, poggia sul teorema giustificativo secondo cui gli interessi del debitore sarebbero comunque adeguatamente presidiati dall’Occ.

Stortura nella stortura!

Se il provvedimento in esame dovesse trovare conferma e consolidarsi in un orientamento stabile sarebbe una sciagura - almeno a Treviso - ripeto non per gli avvocati, ma per i debitori, che senza avvocato non andrebbero lontano. Di certo, la loro tutela non è nelle priorità dell’Occ, il cui compito istituzionale è informare il giudice e tutelare i creditori. Nel merito, la decisione è errata e anche deficitaria nella motivazione.

La prededuzione va riconosciuta in forza dell’art. 277, c. 2, CCII (norma speciale rispetto all'art. 6), nonostante l’art. 269, c. 1: anche se la difesa tecnica è oggi solo facoltativa, il debitore che intenda avvalersi del legale deve poter contare sulla prededuzione, proprio perchè una norma specifica - il citato 277, c. 2 - la prevede. Non è poi la sentenza di apertura della procedura la sede idonea a stabilire il trattamento del credito del legale, che come gli altri creditori deve poter tutelare le proprie ragioni in sede di formazione del passivo.

Il difetto di motivazione sta, poi, nell'aver tralasciato il Tribunale di Treviso di argomentare circa la portata dell'art. 277, c. 2.

Il tema è stato sviscerato, tra gli altri, dall'avv. Astorre Mancini in alcuni recenti interventi, l'uno a commento del provvedimento 9/09/22 del Tribunale di Pavia, con cui si è affermata la spettanza della prededuzione, e l'altro a commento - in negativo - del provvedimento 26/10/22 del Tribunale di Arezzo, che, invece, come Treviso nega la tutela in parola.

Se vogliamo che l'esdebitazione non rimanga un esercizio riservato a pochi fortunati in grado di sostenere gli ingenti costi di accesso alle procedure e assuma le dimensioni che ha raggiunto in altri paesi (democratizzare l'esdebitazione è un obiettivo da perseguire!), sarà bene riconsiderare questo aspetto del trattamento del credito del legale, favorendo così una tutela effettiva, e non solo astratta, dei debitori sovraindebitati. Di tanto dovrebbero farsi carico i giudici, mediante una interpretazione della legge pro debitoris, e anche lo stesso legislatore, intervenendo a livello normativo per correggere il Codice per quanto di necessità, anche e soprattutto per gli altri tipi di procedure (concordato minore e ristrutturazione dei debiti del consumatore) in cui l'assistenza del legale è ancor più imprescindibile, se non altro ripristinando la parità di trattamento con le procedure maggiori, che l'art. 6 continua a tutelare attribunedo la prededuzione, seppure ridotta al 75%.

Con queste riflessioni, auguro a tutti buona Pasqua.


 
 
 

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