Omologato piano del consumatore
- Avv. Massimo Cruciat
- 16 gen 2020
- Tempo di lettura: 1 min
E' tornato il sorriso al cliente che maredì scorso ha saputo dell'omologazione del suo piano del consumatore da parte del Tribunale di Venezia.

Per i dettagli è consulabile il provvedimento pubblicato sul sito del Tribunale nella sezione sovraindebitamento.
La soddisfazione del cliente è anche la nostra, per aver ottenuto un risultato che conferma, ancora una volta, la bontà della legge 3/2012.
Il cliente sovraindebitato ha messo a disposizione dei creditori
-la quota del 50% dell'immobile adibito ad abitazione famigliare (l'altro 50% era stato già messo a disposizione dei creditori da parte della moglie, pure lei sovraindebitata, per la quale già avevamo ottenuto a giugno 2019 l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio)
-una quota dello stipendio per una durata di 9 anni.
Importante dal punto di vista giuridico è questo secondo punto relativo alla durata del piano di ben 9 anni, non essendo uniforme l'indirizzo dei Tribunali sulla possibilità per il debitore di proporre piani di così lunga durata.
Un altro punto importante da sottolineare è l'addebito di responsabilità che il Tribunale ha mosso alle banche, per non aver esattamente valutato il merito credizio del cliente, con la conseguenza che le cessioni operate a favore delle finanziarie, quando il cliente era in difficoltà, per effetto dell'omologa verranno a cessare e il cliente potrà così riprendersi lo stipendio nella sua interezza (salvo come detto sopra la quota destinata alla esecuzione del piano).
Dunque, una pronuncia estretamente interessante, che in ogni caso dovrebbe aiutare a far riflettere anche i più scettici sulla reale utilità della legge 3/2012 come efficace strumento di ristrutturazione dei debiti, che, nel caso in questione, consentirà al cliente di affrontare il futuro con il sorriso.



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