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Presupposti di ammissibilità

  • Immagine del redattore: Avv. Massimo Cruciat
    Avv. Massimo Cruciat
  • 30 dic 2020
  • Tempo di lettura: 4 min

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Continua l'analisi della riforma della legge 3/2012.

Oggi ci occupiamo dei presupposti di ammissibilità alle procedure ossia delle condizioni richieste dalla legge per poter essere utilizzata.

Le procedure di sovraindebitamento sono riservate – ormai lo sappiamo – ad alcune categorie di soggetti (consumatori e imprenditori non fallibili) per il caso che versino in situazione di sovraindebitamento (crisi o insolvenza). Si tratta dei presupposti fondamentali, uno soggettivo e uno oggettivo, per l'accesso alle procedure.


Fino a oggi la legge 3/2012 prevedeva i seguenti requisiti formali, precisando che la domanda non è ammissibile quando il debitore:

a) e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo (è soggetto fallibile);

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo (è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti) ;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis (annullamento o risoluzione di un precedente accordo; revoca o cessazione degli effetti di un precedente piano del consumatore. E ciò per comportamenti gravi posti in essere dal debitore nella procedura già svolta);

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (grave mancanza di collaborazione da parte del debitore, che impedisce di comprendere quali e quanti siano i suoi debiti).


Da oggi a questi presupposti, se ne aggiungono altri. In particolare, la riforma prevede che il debitore non è ammesso alle procedure quando:

d-bis) ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte;

d-ter) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

d-quater) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori”.


Meritano un commento il d-ter) e il d-quater).


Fino ad oggi il piano del consumatore ha dovuto fare i conti con il requisito della colpa (lieve, cioè quella ordinaria).

Al debitore colposo era inibito l’accesso al piano del consumatore. La valutazione circa la colpa o meno, affidata in prima battuta all’OCC e in ogni caso al Giudice, ha avuto esiti altalenanti, anche se si è riscontrata di fondo una certa ritrosia nei Tribunali a riconoscere la meritevolezza del consumatore.

Va ricordato che il piano del consumatore non prevede il voto dei creditori e, dunque, per controbilanciare l’assenza del voto, la legge affida al Giudice il compito delicato di valutare la situazione, per capire bene se il debitore sia meritevole di essere esdebitato, per essersi comportato in modo corretto. E da questo punto di vista le maglie del Tribunale si sono fatte strette e spesso, nel dubbio, i Giudici hanno optato per una soluzione di rigore, escludendo il debitore dall’esdebitazione, in quanto ritenuto in colpa.

A questa soluzione di fatto penalizzante per tanti, si è pervenuti spesso in relazione al comportamento tenuto dal debitore nei rapporti con le banche e le finanziarie: l’aver richiesto troppi finanziamenti, oltre la soglia di 1/3 rispetto al reddito, è stato spesso considerato indice di colpevolezza.

Per rimediare dunque a questa criticità nella valutazione della colpa, la riforma apre le porte dell’esdebitazione anche a chi ha tenuto un comportamento non proprio perfetto, escludendo dal piano del consumatore solo chi si sia macchiato di colpa grave, oltre si intende, a maggior ragione, chi è si è comportato con malafede o frode.

Questa modifica è, dunque, fondamentale e renderà molto più semplice applicare la legge 3/2012 agevolando la sua diffusione, che fino ad oggi è stata frenata anche per le difficoltà di individuare con chiarezza i limiti di meritevolezza dei suoi utilizzatori.


Allo stesso modo nel caso dell’accordo con i creditori viene specificata la necessità che da parte del debitore non ci sia stata frode.

Anche questa modifica va letta in senso favorevole perché non solo chiarisce i confini di ammissibilità, ma li allarga, precisando che solo i comportamenti improntati al dolo impediscono l’accesso alle procedure. Atto in frode è non meramente un atto dispositivo e nemmeno un atto pregiudizievole che legittimerebbe l'azione revocatoria ordinaria, ma un atto fraudolento, caratterizzato cioè dall'essere dolosamente diretto alla lesione degli interessi dei creditori, con l'effetto che in presenza di un tale atto soltanto il debitore non sarebbe “meritevole” di avvantaggiarsi delle procedure di esdebitazione. Non senza aggiungere che il carattere frodatorio è legato anche all’occultamento da parte del debitore del proprio atto pregiudievole, con l’effetto che se il debitore dichiara nel ricorso i fatti negativi commessi e dà così ai creditori la possibilità di valutare in modo trasparente e completo la propria condotta, la procedura può essere ammessa, senza necessità che sia il Giudice a bloccare sul nascere l’accesso alla procedura stessa.


Possono sembrare quelli della colpa e della frode concetti complicati, da addetti ai lavori, ma in realtà sono aspetti pratici fondamentali, che gli aspiranti fruitori della legge 3/2012 dovrebbero conoscere e ben comprendere. Si tratta, infatti, di elementi che possono fare la differenza tra la possibilità o meno di poter accedere alla legge 3/2012 e ritrovare, così, la serenità finanziaria.

La riforma da questo punto di vista è certamente pro debitore e, per tale via, pro sistema.

Possiamo in definitiva dire che alle procedure di sovraindebitamento della legge 3/2012 può accedere il 1) debitore, privato o imprenditore non fallibile, 2) sovraindebitato e 3) meritevole di esdebitazione (per non aver commesso, il privato, colpa grave e, l’imprenditore, atti frodatori), sempre che non abbia già usufruito dell'esdebitazione nei precedenti 5 anni e non abbia già usufruito per già due volte e non si sia comportato in modo grave tanto da perdere il beneficio già concesso e non abbia impedito di comprendere la sua situazione patrimoniale.

La riforma ha in questo modo esplicitato con maggior chiarezza che la meritevolezza è un fondamentale requisito di accesso alla legge 3/2012, sgombrando così il campo dal dubbio che l'esdebitazione, alla quale il sovraindebitato aspira, sia un premio riconoscibile a tutti, anche a chi si è comportato molto male.

 
 
 

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