Sovraindebitamento / il percorso
- Avv. Massimo Cruciat
- 27 gen 2019
- Tempo di lettura: 3 min
Come sempre, cercherò di dare al mio intervento un taglio pratico, per descrivere nel modo più semplice come funziona la legge 3/2012.
Abbiamo visto che la legge 3/2012 aiuta le persone in difficoltà a trovare una soluzione al problema del sovraindebitamento: la soluzione è la ristrutturazione dei debiti, che a sua volta può prevedere diversi contenuti ed effetti specifici, tra cui la dilazione, lo stralcio, ecc., con l'effetto finale dell'esdebitazione ossia la liberazione dai debiti che il debitore non è in grado di pagare.
Questi effetti sono, in realtà, il risultato di un percorso previsto dalla legge, nel senso che la legge 3/2012 prevede determinati requisiti, di forma e di sostanza, che devono devono essere verificati dal Tribunale nell'ambito di un apposito procedimento giudiziale.

Più precisamente le PROCEDURE possibili sono 3: infatti, il debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento può raggiungere l'obiettivo della ristrutturazione dei debiti con tre strumenti diversi:
(i) piano del consumatore
(ii) l'accordo con i creditori
(iii) liquidazione del patrimonio.

Caratteristiche e differenze
Il piano del consumatore (i) e l'accordo con i creditori (ii) sono procedure negoziali in quanto hanno alla base una proposta del debitore e l'accettazione dei creditori.
Ecco perchè si può parlare di accordo in senso ampio e, tuttavia, con questa differenza:
-il piano del consumatore è la procedura riservata al consumatore e in questa procedura i creditori non votano (ma possono opporsi all'omologazione del piano)
-l'accordo con i creditori è utilizzabile da tutti i debitori e prevede la votazione da parte dei creditori.
La liquidazione del patrimonio (iii) è, invece, il procedimento con cui viene messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio del debitore.
Inoltre, l'effetto finale dell'esdebitazione, mentre è una conseguenza automatica della omologazione del piano del consumatore (i) e dell'accordo con i creditori (ii), in caso di liquidazione del patrimonio (iii) l'esdebitazione non è un effetto automatico, ma - una volta conclusa la procedura - deve essere richiesta con un procedimento ulteriore. Dunque, considerando il piano del consumatore e l'accordo con i creditori (che sono i due strumenti più efficaci in quanto il debitore può essere parte attiva / propositiva), il cuore della procedura è dato appunto dalla proposta del debitore, che il debitore elabora con i suoi consulenti e con la supervisione del Gestore.
I contenuti della proposta possono essere i più vari: ad esempio il debitore potrebbe mettere a disposizione dei creditori, i cui crediti ammontano a euro 100.000, il suo immobile, che vale euro 50.000, il che si tradurrebbe in un pagamento del 50% dei debiti, con liberazione del restante 50%.
Procedura
La prima fase della procedura è la nomina del Gestore da parte dell'Organismo di Composizione della Crisi del luogo in cui si trova il debitore o, se questo manca, da parte del Tribunale.
Con l'aiuto del Gestore, il debitore formula la proposta e la deposita in Tribunale e da questo momento inizia la seconda fase del percorso ossia la procedura giudiziale vera e propria.
La procedura prevede i seguenti passaggi (prendiamo in esame l'accordo con i creditori):
1) deposito della proposta di accordo e tutta la documentazione
2) decreto di ammissione (apertura della procedura): fissazione udienza + comunicazione ai creditori di proposta e decreto + sospensione esecuzioni in corso
3) votazione da parte dei creditori con la maggioranza di almeno il 60% dei creditori chirografari
4) udienza entro 60 gg. da deposito proposta
5) omologazione dell'accordo entro 6 mesi da deposito proposta
6) esecuzione dell'accordo omologato, attraverso le attività specifiche di liquidazione del patrimonio e di pagamento dei creditori. Nel piano del consumatore non è prevista la votazione: qui, infatti, se il giudice ritiene meritevole il piano, procede direttamente all'omologa. E' pur vero che il creditore dissenziente può far valere il proprio dissenso contestando il piano, ma questo è un rimedio, mentre non fa parte dello sviluppo normale della procedura.
La liquidazione del patrimonio è invece caratterizzata dalla nomina di un Liquidatore, dalla verifica dei crediti, dalla vendita dei beni del debitore e infine dal pagamento di quanto ricavato dalla vendita.
Queste procedure hanno un riscontro favorevole da parte dei creditori per questi motivi: -controllo del tribunale: i creditori possono contare sul fatto che il debitore non fa il "furbetto", come potrebbe accadere in un contesto stragiudiziale;
-concorsualità: vengono coinvolti tutti i creditori del soggetto interessato;
-convenienza della procedura rispetto all'alternativa delle esecuzioni individuali, che notoriamente sono più lunghe e meno soddisfacenti.
La legge 3/2012 offre, dunque, una grande opportunità di ripartenza ai debitori meritevoli, ma si tratta - come visto - di un rimedio che deve essere valutato dal Tribunale nell'ambito di una procedura giudiziale e, dunque, non è un "regalo".
Con un prossimo post vedremo le criticità che possono esserci nell'ambito della procedura, ma che non devono scoraggiare dall'intraprendere il percorso verso la riconquista della serenità finanziaria.
Buona domenica!



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